Giurisprudenza
Sin dall'entrata in vigore della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), la Corte costituzionale ha svolto un ruolo di primo piano nel delineare e rinnovare il quadro normativo del diritto penitenziario, intervenendo con frequenza e incisività per renderne il testo conforme alla Carta fondamentale, così garantendo il rispetto dei diritti fondamentali dei detenuti ed armonizzando l'esecuzione della pena con la tutela della dignità e dell'umanità della persona: il tutto nel prisma del principio rieducativo declinato dall'art. 27 Cost.
Molte delle questioni di legittimità costituzionale accolte negli ultimi anni riguardano specificamente il diritto penitenziario, a testimonianza della continua necessità di un'evoluzione giurisprudenziale in un ambito complesso e in costante mutamento.
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La Corte Costituzionale con sentenza 19-27 luglio 1994, n. 357 (in G.U. 1a s.s. 03/08/19949, n. 32) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, come accertata nella sentenza di condanna, renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
La Corte Costituzionale con sentenza 22 febbraio - 1 marzo 1995, n. 68 (in G.U. 1a s.s. 08/03/1995, n. 10) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, primo comma, secondo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), come sostituito dall'art. 15, primo comma, lettera a), del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui non prevede che i benefici di cui al primo periodo del medesimo comma possano essere concessi anche nel caso in cui l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile renda impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, sempre che siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata.
La Corte Costituzionale con sentenza 11-14 dicembre 1995, n. 504 (in G.U. 1 a s.s. 20/12/1995, n. 52) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo sostituito ad opera dell'art. 15, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, nella parte in cui prevede che la concessione di ulteriori permessi premio sia negata nei confronti dei condannati per i delitti indicati nel primo periodo del comma 1 dello stesso art. 4-bis, che non si trovino nelle condizioni per l'applicazione dell'art. 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, anche quando essi ne abbiano già fruito in precedenza e non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata".
La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 445 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1998, n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che il beneficio della semilibertà possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della data di entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
La Corte Costituzionale, con sentenza 14-22 aprile 1999, n. 137 (in G.U. 1a s.s. 28/04/1999, n. 17) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore dell'art. 15, comma 1, del d.-l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto e per i quali non sia accertata la sussistenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 ottobre 2014, n. 239 (in G.U. 1a s.s. 29/10/2014, n. 45) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 1, "nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare speciale prevista dall'art. 47-quinquies della medesima legge". Ha inoltre dichiarato, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale del presente articolo, comma 1, "nella parte in cui non esclude dal divieto di concessione dei benefici penitenziari, da esso stabilito, la misura della detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della medesima legge, ferma restando la condizione dell'insussistenza di un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti".
La Corte Costituzionale con sentenza 4 dicembre 2019, n. 253 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. ln via consequenziale, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.
La Corte costituzionale con sentenza 13 maggio 2024, n. 85 ( in G. U. 15/05/2024 n. 20) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 quinquies, comma 1 del d.l. n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, nella l. 25 giugno 2020, n. 70 «nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole “Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354”, le parole “per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto”» (la Corte ha quindi stabilito che se un detenuto è stato condannato per un reato compreso nell'elenco dell'art. 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, ma ha in concreto accesso a tutti i benefici penitenziari, è irragionevole sottoporlo a un regime più restrittivo rispetto a quello ordinario solo per quanto riguarda le telefonate con i propri figli minori).
La Corte Costituzionale con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.
La Corte Costituzionale con sentenza 19 giugno-3 luglio 1997, n. 212 (in G.U. 1a s.s. 09/07/1997, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come sostituito dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1977, n. 1 (Modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sull'ordinamento penitenziario, e all'art. 385 del codice penale), e modificato dall'art. 4 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertal personale), nella parte in cui non prevede che il detenuto condannato in via definitiva ha diritto di conferire con il difensore fin dall'inizio dell'esecuzione della pena.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 26.1.2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della L. 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 85 del 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2-quinquies, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2020, n. 70, nella parte in cui non prevede, al terzo periodo, dopo le parole «Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354», le parole «per i quali si applichi il divieto dei benefici ivi previsto».
La Corte Costituzionale con sentenza 10-22 maggio 2001, n. 158 (in G.U. 1a s.s. 23/05/2001, n. 20) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 20, sedicesimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), nella parte in cui non riconosce il diritto al riposo annuale retribuito al detenuto che presti la propria attività lavorativa alle dipendenze dell'amministrazione carceraria.
La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 23 luglio 2018, n. 174 (in G.U. 1ª s.s. 25/7/2018, n. 30) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, attraverso il rinvio al precedente art. 21, con riferimento alle detenute condannate alla pena della reclusione per uno dei delitti di cui all'art. 4-bis, commi 1, 1-ter e 1-quater, della legge n. 354 del 1975, non consente l'accesso all'assistenza all'esterno dei figli di età non superiore agli anni dieci oppure lo subordina alla previa espiazione di una frazione di pena, salvo che sia stata accertata la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 58-ter della medesima legge".
La Corte Costituzionale, con sentenza 8-16 febbraio 1993, n. 53 (in G.U. 1a s.s. 24/02/01993, n. 9) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 14-ter, primo, secondo e terzo comma, e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consentono l'applicazione degli artt. 666 e 678 del codice di procedura penale nel procedimento di reclamo avverso il decreto del magistrato di sorveglianza che esclude dal computo della detenzione il periodo trascorso in permesso-premio.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 113/2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede, mediante rinvio al precedente art. 30-bis, che il provvedimento relativo ai permessi premio è soggetto a reclamo al tribunale di sorveglianza entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché prevedere a tal fine il termine di quindici giorni.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 78/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-bis, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede che il provvedimento relativo ai permessi di cui all'art. 30 è soggetto a reclamo, da parte del detenuto, entro ventiquattro ore dalla sua comunicazione, anziché entro quindici giorni.
La Corte Costituzionale con sentenza 2-6 giugno 1995, n. 227 (in G.U. 1a s.s. 14/06/1995, n. 25) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede l'ammissione al permesso premio dei condannati alla reclusione militare.
La Corte Costituzionale con sentenza 10-17 dicembre 1997, n. 403, (in G.U. 1a s.s. 24/12/1997, n. 52) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 9 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
La Corte Costituzionale con sentenza 16-30 dicembre 1998, n. 450 (in G.U. 1a s.s. 07/01/1999, n. 1) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 4, lettera c) della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
La Corte costituzionale con sentenza 30 gennaio - 7 marzo 2025, n. 24 (in G.U. 1ª s.s. 12/03/2025, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-ter, comma 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)" (cd. blocco biennale dei permessi).
La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 4 luglio 2006, n. 257 (in G.U. 1a s.s. 12/07/2006, n. 28) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), introdotto dall'art. 7 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso sulla base della normativa previgente nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato al beneficio richiesto.
La Corte costituzionale con sentenza del 8-11 febbraio 1999, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.
La Corte Costituzionale, con sentenza 17 - 20 giugno 2013, n. 143 (in G.U. 1ª s.s. 26/06/2013, n. 26), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo 41-bis, comma 2-quater, lettera b), ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'articolo 2, comma 25, lettera f), numero 2), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli previsti con i familiari»".
La Corte Costituzionale, con sentenza 26 settembre - 12 ottobre 2018, n. 186 (in G.U. 1ª s.s. 17/10/2018, n. 41), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come modificato dall'art. 2, comma 25, lettera f), numero 3), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «e cuocere cibi»".
La Corte Costituzionale, con sentenza 5 - 22 maggio 2020, n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 27/05/2020, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede l'adozione delle necessarie misure di sicurezza volte a garantire che sia assicurata «la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti» anziché «la assoluta impossibilità di comunicare e scambiare oggetti tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità»".
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 dicembre 2021-24 gennaio 2022, n. 18 (in G.U. 1ª s.s. 26/01/2022, n. 4), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera e), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la corrispondenza intrattenuta con i difensori".
La Corte Costituzionale, con sentenza 25 febbraio - 18 marzo 2025 n. 30 (in G.U. 1ª s.s. 19/03/2025, n. 12), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2-quater, lettera f), primo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente all'inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10»".
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 comma 10 L 354/1975 nella parte in cui - in caso di revoca del provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso affidamento in prova. In altri termini, non è possibile escludere a priori che il periodo trascorso in affidamento valga come espiazione di pena.
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, comma 1, L. 354/1975, nella parte in cui non prevede che nel computo delle pene, ai fini della determinazione del limite dei tre anni, non si debba tener conto anche delle pene espiate (dunque una persona condannata, ad esempio, a 3 anni e 6 mesi - che, prima di questa sentenza, non avrebbe mai potuto vedersi concedere un affidamento in prova al servizio sociale - potrà accedere alla misura dal giorno in cui la sua pena residua sarà pari o inferiore ad anni 3).
La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della L. 354/1975, ed ha così stabilito che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, non può essere precluso a priori l'accesso alle misure alternative previste dagli articoli citati.
La Corte costituzionale, con sentenza 24 novembre-5 dicembre 2003, n. 350 (in G.U. 1a s.s. 10/12/2003, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare anche nei confronti della madre condannata, e, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), del padre condannato, conviventi con un figlio portatore di handicap totalmente invalidante.
La Corte costituzionale, con sentenza 10- 12 giugno 2009, n. 177 (in G.U. 1a s.s. 17/06/2009, n. 24) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, commi 1, lettera a), seconda parte, e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, comma 2, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
La Corte costituzionale, con sentenza 25 ottobre - 22 novembre 2018, n. 211 (in G.U. 1ª s.s. 28/11/2018, n. 47) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1, lettera b), e 8, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non limita la punibilità ai sensi dell'art. 385 del codice penale al solo allontanamento che si protragga per più di dodici ore, come stabilito dall'art. 47-sexies, commi 2 e 4, della suddetta legge n. 354 del 1975, sul presupposto, di cui all'art. 47-quinquies, comma 1, della medesima legge, che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti".
La Corte Costituzionale, con sentenza 20 febbraio - 19 aprile 2019, n. 99 (in G.U. 1ª s.s. 24/04/2019, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, nell'ipotesi di grave infermità psichica sopravvenuta, il tribunale di sorveglianza possa disporre l'applicazione al condannato della detenzione domiciliare anche in deroga ai limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 47-ter".
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 31 marzo 2021, n. 56 (in G.U. 1ª s.s. 07/04/2021, n. 14), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-ter, comma 01, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «né sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale»".
La Corte Costituzionale, con sentenza 8 marzo-12 aprile 2017, n. 76 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2017, n. 16), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1-bis del presente articolo "limitatamente alle parole «Salvo che nei confronti delle madri condannate per taluno dei delitti indicati nell'articolo 4-bis,»".
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 gennaio - 14 febbraio 2020, n. 18 (in G.U. 1ª s.s. 19/02/2020, n. 8), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la concessione della detenzione domiciliare speciale anche alle condannate madri di figli affetti da handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ritualmente accertato in base alla medesima legge".
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 gennaio - 3 febbraio 2022, n. 30 (in G.U. 1ª s.s. 9/02/2022, n. 6), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l'istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l'applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 47, comma 4, della medesima legge".
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 marzo - 18 aprile 2025, n. 52 (in G.U. 1ª s.s. 23/04/2025, n. 17), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), limitatamente alle parole «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre»".
La Corte costituzionale con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 21/03/2007, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.
La Corte costituzionale con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 78 (in G.U. 1a s.s. 21/03/2007, n. 12) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 47, 48 e 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della liberta), ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato o privo del permesso di soggiorno, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative da essi previste.
La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 24 aprile 2020, n. 74 (in G.U. 1ª s.s. 29/04/2020, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 50, comma 6, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non consente al magistrato di sorveglianza di applicare in via provvisoria la semilibertà, ai sensi dell'art. 47, comma 4, ordin. penit., in quanto compatibile, anche nell'ipotesi prevista dal terzo periodo del comma 2 dello stesso art. 50".
La Corte costituzionale con sentenza 21-27 settembre 1983, n. 274 (in G.U. 1a s.s. 05/10/1983, n. 274) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede la possibilità di concedere anche al condannato all'ergastolo la riduzione di pena, ai soli fini del computo della quantità di pena così detratta nella quantità scontata, richiesta per l'ammissione alla liberazione condizionale.
La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 maggio 1995, n. 186, (in G.U. 1a s.s. 31/05/1995, n. 23) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 54, terzo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui prevede la revoca della liberazione anticipata nel caso di condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio anziché stabilire che la liberazione anticipata è revocata se la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appare incompatibile con il mantenimento del beneficio.
La Corte Costituzionale con sentenza 22 novembre-1 dicembre 1999, n. 436 (in G.U. 1ª s.s. 09/12/1999, n. 49) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. dell'art. 58-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si riferisce ai minorenni.
La Corte costituzionale, con sentenza 5-16 marzo 2007, n. 79, come modificata dal Comunicato 5-16 marzo 2007, n. 79, (in G.U. 1ª s.s. 28/03/2007, n. 13) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 7-bis dell'art. 58-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), introdotti dall'art. 7, commi 6 e 7, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima della entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti.
La Corte costituzionale, con sentenza 21 giugno - 11 luglio 2018, n. 149, (in G.U. 1ª s.s. 18/07/2018 n. 29) ha dichiarato:
1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato;
2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui si applica ai condannati all'ergastolo per il delitto di cui all'art. 289-bis del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato.
La Corte costituzionale, con sentenza 22 maggio - 18 luglio 2019, n. 187, (in G.U. 1ª s.s. 24/07/2019, n. 30) ha dichiarato:
1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare speciale, prevista dall'art. 47-quinquies della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate nel comma 2 dello stesso art. 58-quater;
2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, commi 1, 2 e 3, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui detti commi, nel loro combinato disposto, prevedono che non possa essere concessa, per la durata di tre anni, la detenzione domiciliare, prevista dall'art. 47-ter, comma 1, lettere a) e b), della stessa legge n. 354 del 1975, al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una delle misure indicate al comma 2 dello stesso art. 58-quater, sempre che non sussista un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti.
La Corte costituzionale, con sentenza 9 ottobre - 8 novembre 2019, n. 229, (in G.U. 1ª s.s. 13/11/2019, n. 46) ha dichiarato:
1) l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 630 del codice penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato;
2) in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 58-quater, comma 4, ordin. penit., nella parte in cui si applica ai condannati a pena detentiva temporanea per il delitto di cui all'art. 289-bis cod. pen. che abbiano cagionato la morte del sequestrato.
La Corte costituzionale, con sentenza 8-11 febbraio 1999, n. 26, (in G.U. 1a s.s. 17/02/1999, n. 7) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 35 e 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quest'ultimo come sostituito dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui non prevedono una tutela giurisdizionale nei confronti degli atti della amministrazione penitenziaria lesivi di diritti di coloro che sono sottoposti a restrizione della libertà personale.
La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 ottobre 2006, n. 341, (in G.U. 1a s.s. 02/11/2006, n. 1000), come modificata dal Comunicato 23 ottobre 2006, n. 341, (in G.U. 1a s.s. 8/11/2006, n. 44), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 69, sesto comma, lettera a), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà).
Ultima modifica: 24/11/2025