Presentazione

ll Garante dei diritti dei detenuti è un organo di garanzia. Interviene d'ufficio o su richiesta a tutela dei diritti delle persone private della libertà, in particolare di quelle presenti negli istituti penitenziari, di quelle soggette a misure alternative alla detenzione e degli internati nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Secondo quanto disposto dalla legge istitutiva, inoltre, il Garante dei diritti dei detenuti della Provincia autonoma di Trento "promuove interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari, anche attraverso la promozione di protocolli d'intesa tra la Provincia e le amministrazioni statali competenti".

È autonomo ed indipendente dal potere politico e libero da ogni condizionamento.

La sua consulenza ed il suo intervento sono gratuiti.

Iter e specificità della legge istitutiva della figura del Garante dei diritti dei detenuti nella Provincia Autonoma di Trento.

Dopo un lungo iter, la figura del Garante dei diritti dei detenuti per la Provincia autonoma di Trento è stata istituita con legge provinciale n. 5 del 20 giugno 2017 "Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico 1982: istituzione del garante dei diritti dei detenuti e del garante dei diritti dei minori".

Il neo introdotto art. 9 bis della legge provinciale sul Difensore Civico, del 20 dicembre 1982, n. 28, ne definisce la competenza specifica, con una previsione ampia che dispone che il Garante operi a tutela dei diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale, facendo poi specifico riferimento alle persone presenti negli istituti penitenziari, a quelle soggette a misure alternative alla detenzione e agli internati nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). 

Il Garante è scelto fra cittadini che dispongono delle competenze previste da questa legge, che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza, riservatezza e capacità nell'esercizio delle funzioni loro affidate e che sono in possesso dei seguenti requisiti: qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali.

Per la nomina, che è di competenza del Consiglio provinciale, è stato previsto il quorum qualificato dei due terzi. La durata coincide con il mandato del Difensore civico che scade con il Consiglio provinciale che l'ha nominato, salvo il regime di prorogatio.

Ultima modifica: 19/11/2025